CASS. CIV. - sez. I - 21 marzo 2014, n. 6736 - Nel giudizio ordinario il principio della solidarietà fra le parti del giudizio, in relazione alla obbligazione inerente al compenso dovuto al consulente tecnico per l’attività svolta, si fonda sulla natura della prestazione, effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa, interesse che, così, assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti. Tali caratteri non sono rinvenibili nel rapporto che connota la presenza dei consulenti tecnici d’ufficio nel giudizio arbitrale (nel quale la ricordata solidarietà delle parti non sussiste) che, indipendentemente dalla natura giurisdizionale da riconoscersi senz’altro all’arbitrato rituale, nasce esclusivamente (salva la ipotesi di intervento, in concreto, di specifici accordi con le parti, anche in merito alla entità del compenso) da un incarico conferito dagli arbitri, a loro volta legati alle parti da un negozio giuridico di natura privatistica.
Note
Arbitrato e processo civile 15.02.2016
Il compenso del CTU in arbitrato: a chi spetta l’obbligo di pagamento?
di Martino Zulberti