Presso ogni Tribunale è istituito l’Albo dei Consulenti il cui funzionamento è disciplinato dagli artt. 13-23 disp. att. c.p.c. L’Albo è tenuto da un apposito Comitato composto dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, ovvero da un loro delegato, e dal rappresentante dell’ordine professionale di volta in volta interessato, mentre i professionisti che non hanno un ordine professionale sono rappresentati dalla Camera di Commercio. Il Comitato provvede all’iscrizione degli aspiranti, alla revisione periodica quadriennale dell’Albo ed alla irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Articoli
Arbitrato e processo civile 10.03.2014
La figura del Consulente tecnico d’ufficio
di Corrado Cartoni