Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 10.02.2014

La responsabilità civile del consulente tecnico d’ufficio

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Sommario:

  1. 1. Nozione.
  2. 2. Elemento oggettivo e qualità dell’agente.
  3. 3. Elemento soggettivo.
  4. 4. Nesso di causalità e danno risarcibile.
  5. 5. Questioni processuali.
  6. 6. Casistica. Sull’elemento soggettivo nella responsabilità per ritardata definizione del processo.
  7. 7. Sul nesso causale nella responsabilità per ritardata definizione del processo.
 

L’art. 64 c.p.c. individua le ipotesi di responsabilità penale e civile del c.t.u. Poiché il primo comma prevede espressamente l’applicazione immediata delle norme sui periti, il consulente, quale professionista intellettuale ed ausiliare del giudice, può rispondere penalmente di varie fattispecie di reato come i delitti contro l’amministrazione della giustizia e contro l’attività giudiziaria, l’esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., il rifiuto di uffici legalmente dovuti ex art. 366 c. 2 c.p., l’omissione o rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p., la falsa perizia ex art. 373 c.p.