CASS. CIV. - sez. VI - 5 novembre 2014, n. 23522 (ord.) - In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in quanto quest’ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente.
Note
Arbitrato e processo civile 30.06.2015
Decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio e regolamentazione delle spese processuali
di Laura Mancini