Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 11.07.2014

Il rito fornero in materia di licenziamenti e l’obbligo di astensione del giudice

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Profili generali della questione.
  2. 2. Le singole ragioni a fondamento dell’obbligo di astensione.
  3. 3. L’orientamento contrario.
  4. 4. Conclusioni.
 

Tema tuttora dibattuto – da ultimo rimesso alla Corte costituzionale – è quello della sussistenza o meno dell’obbligo di astensione del giudice che pronunci nella prima fase del rito ex art. 1, commi 47 ss., l. n. 92 del 2012, rispetto alla successiva fase di opposizione «contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49». Trattasi del rito speciale di impugnativa dei licenziamenti per i quali trovino applicazione le tutele ex art. 18 St. lav., che rappresenta un ibrido nel panorama processuale, con affinità strutturale alla procedura di repressione della condotta antisindacale dell’art. 28 St. lav., con taluni elementi propri del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. e con una fase istruttoria che riproporrebbe formule adottate dagli artt. 669-bis ss. c.p.c.