CASS. CIV. - sez. III - 6 GIUGNO 2014, n. 12830 - La Cassazione affronta il tema della responsabilità del medico che, nell’eseguire un intervento estetico a regola d’arte ma con esiti peggiorativi per il paziente, abbia omesso di fornire le informazioni necessarie per una scelta consapevole. La decisione della Suprema Corte favorevole alla tesi della risarcibilità del danno subito dal paziente, nonostante l’assenza di un errore professionale nell’esecuzione dell’intervento, è senz’altro condivisibile e accoglie opportunamente la tesi ricostruttiva fondata sulla distinzione tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione. Rilievi critici possono tuttavia essere svolti in ordine all’articolazione del ragionamento, il quale pone alla base una discutibile e labile distinzione tra interventi necessari e non necessari, da cui fa derivare conseguenze che suscitano non poche perplessità.
Note
Danno e responsabilità 07.07.2015
Chirurgia estetica e responsabilità per violazione dell’obbligo informativo
di Anna Maria Siniscalchi