Sommario:
- 1. L'obbligo del mantenimento della destinazione.
- 2. La sopravvenuta temporanea impossibilità.
- 3. L'onere della rinegoziazione.
La conformazione alle prescrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica possono determinare negli immobili in locazione commerciale una sopravvenuta temporanea impossibilità, dal lato del concedente, di mantenere, in tutto od in parte, l'originaria destinazione, con conseguente diritto del conduttore alla riduzione proporzionale del canone laddove tale deficienza funzionale si protragga oltre il limite di resilienza del sinallagma.