In tema di locazione finanziaria, sulla banca o intermediario concedente non grava alcun onere di comunicazione in ordine ai vizi del bene oggetto della compravendita, la cui scelta e condizioni di acquisto sono rimesse nella disponibilità dell'utilizzatore: sicché, non può sussistere alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del concedente qualora non comunichi preventivamente al lessee la sopravvenienza di qualunque vizio, gravando su quest'ultimo l'obbligo di verificare che le condizioni di acquisto del bene dal fornitore terzo siano conformi ex lege.
Note
Obbligazioni e contratti 28.10.2019
La locazione finanziaria e la tutela delle parti nei confronti del fornitore del contratto di compravendita
di Giuliano Mattace