Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Assetto del sistema all’esito della pronuncia di Cass. civ. sez. un. n. 553 del 2009.
- 3. Arresti successivi della giurisprudenza di legittimità e di merito sino ad oggi.
- 4. Estensione dello jus variandi al risarcimento dei danni.
- 5. Inefficacia dell’adempimento tardivo in esito alla proposizione della domanda di risoluzione.
- 6. Connotazioni della caparra confirmatoria.
L’analisi dei rimedi apprestati dall’ordinamento alla parte che intenda sciogliersi dal vincolo negoziale, assunto con la stipula di un preliminare di vendita immobiliare, in ragione dell’inadempimento imputabile alla controparte, non può prescindere da una lettura sistematica dell’art. 1453 c.c., in combinato disposto con l’art. 1385 c.c. Infatti, solo da un’attenta e coordinata esegesi delle due norme si possono trarre utili spunti per individuare la congerie di azioni che spettano alla parte, che non intenda più rimanere legata agli obblighi contrattuali che discendono dal preliminare, in guisa del sopravvenuto difetto di interesse alla stipula del definitivo di vendita immobiliare, per effetto dell’inadempimento delle prestazioni della propria controparte. La natura di detti rimedi può essere appunto caducatoria, risarcitoria o restitutoria. Diversamente, il contraente non inadempiente, che intenda ottenere l’adempimento, dovrà avvalersi del rimedio dell’esecuzione in forma specifica regolato dall’art. 2932 c.c. L’esame che compete in questa sede sarà riferito in via esclusiva all’ipotesi in cui la parte voglia ottenere lo scioglimento dal contratto, in esito all’integrazione della comune condizione, rappresentata dall’inadempimento della controparte.