CASS. CIV. - sez. II - 12 febbraio 2014, n. 3207 - La controversia vede come protagonisti gli eredi del promissario venditore ed il promissario acquirente il quale domanda la risoluzione del preliminare di compravendita a seguito dell'alienazione del terreno oggetto del contratto da parte dei medesimi ed il risarcimento del danno. Era stato pattuito che l'efficacia del preliminare fosse sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni a costruire sul terreno. Gli eredi sostengono che il contratto sia nullo a causa della condizione impossibile – il piano regolatore all'epoca non consentiva l'edificazione – o a causa dell'impossibilità dell'oggetto. La Suprema Corte, disattendendo la loro ricostruzione, ribadisce il principio secondo il quale alle parti è consentito dedurre in condizione un mutamento degli strumenti urbanistici, sempre ferma l'inefficacia del contratto a fronte del mancato verificarsi di tale mutamento.
Note
Obbligazioni e contratti 22.05.2014
Contratto preliminare di compravendita e condizione sospensiva
di Valerio Brizzolari