CASS. CIV. - sez. III - 27 settembre 2016, n. 18987 - Al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso di una diminuzione nel godimento del bene, anche se egli assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga a mancare del tutto la controprestazione del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale.
Note
Obbligazioni e contratti 17.01.2017
È preclusa al conduttore la facoltà di autoridursi il canone di locazione pur in presenza di vizi del bene locato
di Luigi Vigoriti