CASS. CIV. – sez. III – 13 dicembre 2016, n. 25503 - Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi della l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346. La prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c.; l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Note
Obbligazioni e contratti 15.06.2017
Contratto di locazione e difetto di registrazione: tra nullità del negozio ed azioni esperibili dal solvens
di Francesco Cioni