Sommario:
- 1. Impostazione del problema.
- 2. Il negozio fiduciario come “casistica” nella prospettiva delle Sezioni Unite: fiducia “statica” e mandato ad acquistare beni immobili quali contratti a struttura “debole”.
- 3. Zone d'ombra della ricostruzione: identità di effetti tra preliminare, mandato e fiducia statica.
- 4. Pagamenti traslativi e esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre: necessaria soggezione al vincolo di forma per il titulus adquirendi.
- 5. Spunti per una soluzione alternativa.
Il tema del negozio fiduciario, con le tante zone d'ombra che da sempre lo caratterizzano, ha catturato di nuovo l'attenzione degli studiosi, dopo la ben nota pronuncia delle Sezioni Unite la quale ha affermato la validità del pactum volto a programmare il trasferimento, dal fiduciario al fiduciante, della proprietà di un immobile acquistato dallo stesso fiduciario con provvista fornitagli dall'interessato, ancorché siffatta intesa fosse stata stipulata verbalmente e fosse supportata, a livello documentale, da una dichiarazione unilaterale del gestore mediante cui questi confermava l'esistenza della propria obbligazione ad attribuire il suddetto bene al dominus allorquando questi ne avesse fatto richiesta.