CASS. CIV. - sez. lav. - 6 novembre 2014, n. 23669 - In tema di licenziamento e reintegrazione ex art. 18 St. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, la reintegrazione nel posto di lavoro avviene solo in caso di verifica giudiziale della insussistenza del fatto materiale, posto a fondamento del licenziamento medesimo, rispetto alla quale non può esservi alcuna valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato.
Note
Lavoro 06.05.2015
Licenziamento disciplinare e fatto materiale
di Annalisa Pessi