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Lavoro 09.03.2015

Le condizioni per sospendere il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

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TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 28 gennaio 2015 (ord.)  -  L’art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009), ha modificato il tradizionale rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel rapporto di impiego pubblico, introducendo il principio secondo cui, di regola, il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui al dipendente sono contestate infrazioni punite con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, ipotesi in cui la norma consente all’amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare «nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione». La norma pone il problema di stabilire se l’amministrazione possa sospendere il procedimento disciplinare ricorrendo una sola delle circostanze da essa indicate (particolare complessità degli accertamenti di fatto; insussistenza, all’esito dell’istruttoria, di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione) ovvero se  a tal fine sia necessario che sussistano entrambe. La pronuncia in rassegna si esprime condivisibilmente a favore della prima delle due opzioni interpretative.