Note

Lavoro 21.01.2019

La nullità del licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c.

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Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore,  ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o, in difetto, dagli usi, o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa  di cui all’art. 2110, comma 2, c.c. (principio di diritto come enunciato dalla Corte).