Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o, in difetto, dagli usi, o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c. (principio di diritto come enunciato dalla Corte).
Note
Lavoro 21.01.2019
La nullità del licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c.
di Dario Conte