Note

Lavoro 27.05.2020

Dal “centro unitario di interessi” alla codatorialità nei gruppi di imprese. Il lento percorso della giurisprudenza

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Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo. Infatti, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanzialisecondo le regole generali di imputazione del rapporto di lavoro all'effettivo utilizzatore della prestazione.