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Lavoro 12.02.2020

Le nuove collaborazioni “etero-organizzate”: cosa cambia dopo la riscrittura dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 (e la Cassazione sul caso Foodora)

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Sommario:

  1. 1. I molti nodi problematici dell'art. 2 previgente
  2. 2. Le risposte della giurisprudenza.
  3. 3. Le modifiche apportate all'art. 2.
  4. 4. Il nuovo art. 2 dal punto di vista della fattispecie.
  5. 5. Il nuovo art. 2 dal punto di vista della disciplina.
  6. 6. Riferimenti bibliografici.
 

Con la conversione del d.l. n. 101 del 2019 ad opera della l. n. 128 del 2019, viene realizzata, oltre alla molto attesa regolamentazione del lavoro mediante piattaforma digitale, anche una profonda opera di riscrittura dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015 (infra, art. 2 senz'altro), in materia di collaborazioni c.d. etero-organizzate dal committente. Il primo intervento a tutela dei ciclofattorini ha maggiormente attirato le attenzioni degli interpreti, al punto che si è parlato di “decreto riders”, ma è la riforma delle collaborazioni etero-organizzate a impattare il maggior numero di lavoratori, posto che essa incide, quantomeno indirettamente, su una platea che supera abbondantemente il milione di unità (considerando solo gli iscritti alla gestione separata Inps, ma la “zona grigia” tra lavoro subordinato e autonomo è ben più vasta).