L'art. 1102 c.c., applicabile al condominio ai sensi dell'articolo 1139c.c., consente al singolo condomino l'utilizzazione di una parte comune dell'edificio ed anche di apportarvi modificazioni finalizzate al suo miglior godimento, ma alla condizione che non sia prevedibile l'interesse di altri condomini a farne un pari uso. Pertanto la modificazione apportata da un singolo condomino è da considerarsi legittima, non essendo configurabile una lesione dei diritti degli altri partecipanti, ciò a maggiore maggior ragione se tale maggiore utilizzazione trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato.
Note
Diritti reali e condominio 03.07.2019
La Cassazione attraversa (e riattraversa) il troppo sottile confine tra innovazioni e modificazioni delle parti comuni condominiali
di Nino Scripelliti