CASS. CIV. - sez. III - 25 agosto 2014, n. 18168 - I pilastri del portico di un edificio condominiale sono parti comuni, giacché destinati funzionalmente al godimento del bene da parte di ciascun condomino, e come tali, sono qualità essenziali che contribuiscono a qualificare il bene come condominio. Perciò, in caso di crollo, il soggetto imputabile per la responsabilità oggettiva è il condominio, che in qualità di custode del bene è obbligato alla cura, alla conservazione e alla manutenzione del medesimo. Non si tratta, infatti, di un dovere generico di fare, ma di un obbligo che deriva dal garantire la sicurezza della pubblica incolumità.
Note
Diritti reali e condominio 24.03.2015
Responsabilità condominiale per crollo delle parti comuni dell’edificio
di Rita Tamborrino