CASS. CIV. - sez. II -16 febbraio 2014, n. 820 - L’autore critica la sentenza in commento in quanto, sulla base della soluzione adottata, giunge ad affermare che ai condomini deve essere assicurato un generico pari uso delle parti comuni, sganciato sia dal valore proporzionale delle rispettive unità immobiliari, sia dalla misura di partecipazione alle spese. Il valore proporzionale, invece, inteso come indice dell’utilità espressa dalle parti comuni per ciascuna unità immobiliare, fornisce la misura del godimento delle parti comuni, salvo che il contrario risulti dal titolo. Nel rispetto di detta misura, spetta al regolamento assembleare definire le concrete modalità d’uso.
Note
Diritti reali e condominio 13.03.2015
Criteri di ripartizione del godimento e modalità d’uso delle parti comuni
di Michele Biasi