CASS. CIV. - sez. II - 16 maggio 2014, n. 10852 - Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà continue, sempre che sia rispettata la struttura dell'edificio condominiale (massima).
Note
Diritti reali e condominio 14.10.2014
Definizione dei diritti di fruizione delle parti comuni, spettanti a ciascun condomino, in funzione dell’accessibilità, dell’abitabilità e della visitabilità dello stabile
di Lidia del Monaco