CASS. CIV. − sez. un. − 13 novembre 2013, n. 25454 - Con la sentenza n. 25454 del 2013, le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato che, quando un condomino agisce per l'accertamento della natura condominiale di un bene, sia necessario integrare il contraddittorio nei riguardi di tutti gli altri condomini, allorché le parti non mettano in discussione la comproprietà dei soggetti assenti e perciò non ambiscano ad un giudicato sul punto. Restano, tuttavia, ancora irrisolti i numerosi dubbi della pratica riguardanti l’ambito di operatività della generale legittimazione processuale dell’amministratore di condominio volta alla difesa “necessaria” delle parti comuni, nel rapporto con la concorrente legittimazione individuale di ciascun condomino e con le esigenze del litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio.
Note
Diritti reali e condominio 03.01.2014
Accertamento della condominialità di un bene tra rappresentanza reciproca dei singoli condomini e rappresentanza necessaria dell’amministratore
di Antonio Scarpa