Note

Diritti reali e condominio 11.06.2014

Il singolo condomino è debitore del terzo creditore ma non può spontaneamente adempiere

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CASS. CIV. - sez. VI/2 - 17 febbraio 2014, n. 3636 (ord.)  -  Con l’ordinanza n. 3636 del 2014, la Cassazione ha affermato che il pagamento diretto eseguito dal singolo condomino a mani del creditore del condominio sprovvisto di titolo esecutivo, non libera, di regola, lo stesso condomino nei confronti della gestione condominiale, essendo l’amministratore necessario rappresentante del gruppo verso l’esterno.