CASS. CIV. - sez. VI/2 - 17 febbraio 2014, n. 3636 (ord.) - Con l’ordinanza n. 3636 del 2014, la Cassazione ha affermato che il pagamento diretto eseguito dal singolo condomino a mani del creditore del condominio sprovvisto di titolo esecutivo, non libera, di regola, lo stesso condomino nei confronti della gestione condominiale, essendo l’amministratore necessario rappresentante del gruppo verso l’esterno.
Note
Diritti reali e condominio 11.06.2014
Il singolo condomino è debitore del terzo creditore ma non può spontaneamente adempiere
di Antonio Scarpa