La proroga della sospensione delle espropriazioni immobiliari sull'abitazione principale del debitore esecutato di cui all'art. 54-ter d.l. n. 18 del 2020, conv., con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2020, fino al 30 giugno 2021, disposta dall'art. 13, comma 14, d.l.n. 183 del 2020, conv., con modificazioni, dalla l. n. 21 del 2021, è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost.
Note
Diritti reali e condominio 24.08.2021
Espropriazioni sulla «prima casa» e illegittimità costituzionale della (seconda) proroga della sospensione da Covid-19
di Giacinto Parisi