Sommario:
- 1. Indipendenza del pignoramento e dipendenza dell'intervento.
- 2. Difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo esecutivo.
- 3. Segue: riforma della sentenza di condanna e sostituzione del titolo giudiziale al titolo stragiudiziale.
- 4. Titolo in senso formale e titolo in senso sostanziale.
- 5. Azione in senso formale ed azione in senso sostanziale.
Il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo giudiziale non impedisce ai creditori intervenuti titolati di dare impulso al processo espropriativo, mentre gli interventi sono destinati ad infausta sorte nell'ipotesi di difetto originario del titolo esecutivo. Secondo l'A., occorre distinguere il titolo in senso formale dal titolo in senso sostanziale. Per iniziare l'esecuzione è sufficiente il primo, la cui nullità è rilevabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. L'inesistenza originaria del credito per il quale si procede non è invece motivo di nullità del pignoramento e non esclude che l'esecuzione possa essere utilmente coltivata dagli interventori cum titulo, il cui affidamento incolpevole va tutelato.