Sommario:
- 1. Il fatto e le ragioni dei giudici di merito.
- 2. Un primo discrimine: la giurisdizione si individua sulla scorta della domanda pregiudiziale. Le Sezioni Unite delimitano il campo d'azione.
- 3. Il quadro normativo di riferimento e il precedente arresto giurisprudenziale. La cognizione sull'atto di pignoramento è appannaggio del giudice speciale, se la nullità deriva dagli atti prodromici.
- 4. Le Sezioni Unite riconfermano il principio di diritto, alla luce dell'apertura della Corte costituzionale…
- 5. …Ma non ravvisano, nella pregiudiziale, la deduzione di una nullità derivata, così individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Una nuova soluzione per un vecchio principio e la violazione del sindacato per linee esterne.
- 6. Nel risolvere la subordinata le Sezioni Unite fanno confusione: il petitum (prima duplice, poi univoco, poi di nuovo duplice) e nuova violazione del sindacato per linee esterne (sugli eventi dedotti).
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 7822 del 2020, sono tornate a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione tra Tribunale e Commissione tributaria, quando è opposto l'atto di pignoramento. Il Supremo Consesso risolve il caso integrando la previsione dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 con l'ulteriore principio per cui la giurisdizione sull'atto di pignoramento va stabilita considerando la natura del vizio, derivante o meno dagli atti prodromici.