Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 08.06.2020

La nullità del pignoramento nell'espropriazione tributaria alla ricerca del giudice naturale

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Il fatto e le ragioni dei giudici di merito.
  2. 2. Un primo discrimine: la giurisdizione si individua sulla scorta della domanda pregiudiziale. Le Sezioni Unite delimitano il campo d'azione.
  3. 3. Il quadro normativo di riferimento e il precedente arresto giurisprudenziale. La cognizione sull'atto di pignoramento è appannaggio del giudice speciale, se la nullità deriva dagli atti prodromici.
  4. 4. Le Sezioni Unite riconfermano il principio di diritto, alla luce dell'apertura della Corte costituzionale…
  5. 5. …Ma non ravvisano, nella pregiudiziale, la deduzione di una nullità derivata, così individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Una nuova soluzione per un vecchio principio e la violazione del sindacato per linee esterne.
  6. 6. Nel risolvere la subordinata le Sezioni Unite fanno confusione: il petitum (prima duplice, poi univoco, poi di nuovo duplice) e nuova violazione del sindacato per linee esterne (sugli eventi dedotti).
 

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 7822 del 2020, sono tornate a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione tra Tribunale e Commissione tributaria, quando è opposto l'atto di pignoramento. Il Supremo Consesso risolve il caso integrando la previsione dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 con l'ulteriore principio per cui la giurisdizione sull'atto di pignoramento va stabilita considerando la natura del vizio, derivante o meno dagli atti prodromici.