APP. ROMA - sez. II - 17 ottobre 2016, n. 6123 - Nei rapporti tra i creditori del singolo correntista cointestatario del conto e l'istituto di credito non trova applicazione l'art. 1854 c.c., relativo soltanto ai rapporti tra correntista e istituto di credito, bensì l'art. 1298, comma 2, c.c., che regola i rapporti interni tra i condebitori solidali e stabilisce che in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno si presumono uguali. Ne deriva che il creditore del singolo titolare del conto, anche quando quest'ultimo abbia la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può sottoporre a pignoramento una somma eccedente la quota parte di sua spettanza.
Note
Banca finanza assicurazioni 31.05.2017
Spunti iniziali in tema di pignoramento del conto corrente cointestato
di Nicola Rumine