Note

Arbitrato e processo civile 06.09.2016

Note sulle modalità di impugnazione dell’ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato

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CASS. CIV. - sez. III - 25 febbraio 2016,  n. 3712 - L’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., anche se non idonea al giudicato, costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato. Poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con l’opposizione prevista dall’art. 617 c.p.c., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell’ordinanza e fondata sull’erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l’impugnazione dell’ordinanza stessa ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima.