CASS. CIV. - Sez. un. – 16 marzo 2016, n. 4751 - L'art. 2668-ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, in modo da rivivificare l'originario pignoramento, sebbene con salvezza degli atti di disposizione medio tempore posti in essere da parte del debitore pignorato. La rilevazione della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e la constatazione della cessazione della sua efficacia, travolgente anche il pignoramento, è affidata al potere di rilevazione officiosa del giudice dell'esecuzione.