CASS. CIV. – sez. III – 27 gennaio 2017, n. 2044 - Nell'espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato dal giudice dell'esecuzione o, in mancanza di contrarie espresse disposizioni nel provvedimento di delega, dal professionista delegato, riferendosi l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori, che abbiano assunto la qualità di interventori o in quella originaria succedano per cessione della ragione di credito.
Note
Arbitrato e processo civile 31.07.2017
Il progetto di distribuzione del credito e l'espropriazione immobiliare: portata dell'articolo 566 c.p.c.
di Diotima Pagano