TRIB. MARSALA - 23 maggio 2016, ord. - Nel caso in cui il compendio pignorato nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare venga sottoposto a sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e art. 12-sexies l. n. 356 del 1992, il coordinamento tra le due procedure impone di sospendere l'esecuzione civile a norma dell'art. 623 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile analogicamente nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca c.d. “allargata”, atteso che la ratio e la funzione tipica di quest'ultima tipologia di confisca, costituente una misura di sicurezza patrimoniale atipica caratterizzata dalla rottura del nesso di pertinenzialità fra reato e beni confiscabili, consentono una estensione applicativa dei principi elaborati e poi legislativamente codificati in materia di confisca di prevenzione.
Note
Arbitrato e processo civile 25.08.2017
I difficili rapporti tra espropriazione forzata e confisca penale ex art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992
di Vincenzo Carnì