Note

Danno e responsabilità 12.05.2020

Rapporti patrimoniali fra conviventi

Visualizzazione ZEN
 

L'accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni di uno dei conviventi, a divenire comune, giustifica, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell'altro convivente, spettando semmai a quest'ultimo l'onere di provare che il pagamento era avvenuto per una causale (ad esempio, a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.