L'accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni di uno dei conviventi, a divenire comune, giustifica, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva dell'altro convivente, spettando semmai a quest'ultimo l'onere di provare che il pagamento era avvenuto per una causale (ad esempio, a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.
Note
Danno e responsabilità 12.05.2020
Rapporti patrimoniali fra conviventi
di Fulvia Esposito