TRIBUNALE DI ROMA - sez.III - n. 11361 del 6 giugno 2016 - Non sono inefficaci, ex art. 2901 c.c., gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che pregiudichino l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, laddove il credito sia sorto in costanza di un rapporto di convivenza tra le parti. Quanto corrisposto in favore del convivente more uxorio, infatti, deve intendersi mero adempimento di un obbligo morale, riconducibile alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c.
Note
Diritti reali e condominio 11.11.2016
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione delle quote sociali tra conviventi more uxorio
di Francesca Ragazzoni