TRIBUNALE DI ROMA - sez. lav. - 22 dicembre 2015 - È manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 13 R.d.l. n. 636/1939 che attribuisce la pensione di reversibilità al coniuge superstite del pensionato deceduto e non al convivente more uxorio. L’esclusione non è irragionevole tenuto conto del fatto che il diritto del coniuge superstite a percepire dall’ente pubblico una quota del trattamento pensionistico di cui godeva in vita il coniuge defunto ha il suo fondamento nella previa esistenza di un reciproco e stabile obbligo di mutua assistenza.
Note
Famiglia e successioni 29.04.2016
Convivenza more uxorio e pensione di reversibilità
di Gilda Ferrando