CASS. CIV. – sez. III - 20 ottobre 2016, n. 21230 - In tema di danno da perdita di rapporto parentale, il dato esterno ed oggettivo della sola convivenza non costituisce, di per sé, elemento discretivo idoneo a bilanciare le contrapposte esigenze di tutela del diritto del superstite e di ingiustificata dilatazione dei soggetti danneggiati secondari, assurgendo la convivenza ad elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare tanto l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti quanto la determinazione del quantum debeatur.
Note
Danno e responsabilità 20.02.2017
Il danno da perdita del rapporto parentale può essere rivendicato anche dai nipoti non conviventi
di Alessandra Concetti