Note

Danno e responsabilità 29.01.2021

L'autonoma risarcibilità del danno morale e le sue ricadute sulle tabelle milanesi. Persiste ancora la loro «vocazione nazionale»?

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Sommario:

  1. 1. L'evoluzione storica del danno morale.
  2. 2. L'autonoma risarcibilità del danno morale: tre argomenti a favore.
  3. 3. Il mancato dialogo tra le tabelle giudiziali: Roma contro Milano.
  4. 4. La personalizzazione del risarcimento del danno: il dialogo tra le tabelle romane e l'art. 138 cod. ass.
 

In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Ne consegue che, in caso di concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, nell'ipotesi di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, è necessario procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente del danno morale, automaticamente (ma erroneamente) conglobata nel danno biologico nella tabella milanese, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni.