Note

Soggetti e nuove tecnologie 05.01.2016

Contratto di sponsorizzazione e danno all’immagine: il giudice di Milano apre la strada all’insindacabilità della vita privata del testimonial

Visualizzazione ZEN
 

TRIBUNALE DI MILANO - sez. I - 9 febbraio 2015  -  Ai fini della risoluzione del contratto di sponsorizzazione per danno all’immagine non rilevano le scelte attinenti alla vita personale e privata del testimonial in quanto espressive del diritto di autodeterminazione, in conformità con i principi generali, sanciti anche dalla Costituzione, in tema di diritti della personalità.