TRIBUNALE DI MILANO - sez. I - 9 febbraio 2015 - Ai fini della risoluzione del contratto di sponsorizzazione per danno all’immagine non rilevano le scelte attinenti alla vita personale e privata del testimonial in quanto espressive del diritto di autodeterminazione, in conformità con i principi generali, sanciti anche dalla Costituzione, in tema di diritti della personalità.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 05.01.2016
Contratto di sponsorizzazione e danno all’immagine: il giudice di Milano apre la strada all’insindacabilità della vita privata del testimonial
di Martina Mussuto