TRIBUNALE DI RIMINI - sez. unica civile -14 marzo 2014 - CASS. CIV. - sez. III - 24 ottobre 2013, n. 24110 - In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima. Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come "gay pride", avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce "un rischio della vita" che non ci si può esimere all'accettare.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 31.07.2014
Gli specchi deformanti dell'informazione e il diritto all'identità personale
di Nicola Alessandro Vecchio