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Danno e responsabilità 21.10.2020

Determinazione del danno non patrimoniale nei giudizi pendenti: il rinvio ai parametri della legge Balduzzi

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Sommario:

  1. 1. Il caso: Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1157.
  2. 2. Breve premessa storica.
  3. 3. Il criterio tabellare previsto dalla Legge Balduzzi: cenni alla normativa.
  4. 4. L'applicazione del criterio tabellare nei giudizi pendenti.
 

L'art. 3, comma 3, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi), trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice, in pendenza del giudizio, sia chiamato a fare applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum. Non risulta, infatti, ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all'entrata in vigore della già richiamata legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e i soggetti di giudizi definiti, atteso che solo la formazione del giudicato preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale.