Sommario:
- 1. Le mobili frontiere della risarcibilità del danno non patrimoniale.
- 2. Serietà del danno e principio di solidarietà.
- 3. Il danno futile provocato intenzionalmente.
- 4. Corte costituzionale, danno biologico e assicurazioni.
Nuove tendenze legislative e giurisprudenziali tendono a guardare con “diffidenza” il danno non patrimoniale, tanto che, a seconda dei casi, l’interprete è tenuto a valutare o la “serietà” del danno o, come nel caso del danno biologico risarcito ai sensi del codice delle assicurazioni, a verificare che la relativa prova sia fornita mediante accertamenti strumentali. Il rischio tuttavia è che, mediante una presunta necessità di un’indagine circa la “serietà” del danno non patrimoniale, si nasconda in realtà una vera e propria arbitraria limitazione del relativo risarcimento, giustificata mediante l’esigenza di rispettare un principio di solidarietà da intendersi come dovere del danneggiato di sopportare il danno senza poter chiedere il relativo risarcimento, e quindi probabilmente con un significato diverso rispetto a quello a cui avevano pensato i padri costituenti.