Note

Danno e responsabilità 13.07.2015

Illecito trattamento dei dati personali: il danno non patrimoniale non è in re ipsa

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CASS. CIV. - sez. III - 5 marzo 2015, n. 4443  -  In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità. La tendenza al rifiuto dei danni in re ipsa è dunque costante, nonostante la celebre ma isolata “sentenza Scarano” che ha dipinto uno scenario diverso, accostando il danno tanatologico – in caso di morte immediata – al danno-evento: sul punto, potrà far luce il responso delle Sezioni unite.