TRIBUNALE DI LATINA - sez. II - 26 ottobre 2013, sent. - In ipotesi di danni cagionati da un intervento medico non corretto, la responsabilità che sorge in capo all’operatore sanitario deve essere ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto, equiparata, quoad effectum, alla responsabilità contrattuale. La responsabilità in questione concorre, in deroga all’art. 1228 c.c., con quella, parimenti di carattere contrattuale, che discende in capo alla struttura sanitaria in forza del c.d. contratto di spedalità (massima)
Note
Danno e responsabilità 10.01.2014
La responsabilità professionale medica e i nuovi scenari prospettati dal “decreto Balduzzi”
di Massimiliano De Simone