Sommario:
- 1. La natura della responsabilità sanitaria.
- 2. Il contatto sociale.
- 3. Il riparto dell’onere della prova.
- 4. Il rischio di deriva oggettiva della responsabilità medica.
- 5. Il decreto Balduzzi e le possibili ricadute in tema di riparto dell’onere della prova.
Nell’ambito della responsabilità medica, a partire dal 1999 con l’affermazione della teoria del contatto sociale, si è assistito da parte della giurisprudenza di legittimità all’abbandono di quella che era definita l’alleanza terapeutica tra medico e paziente caratterizzata dall’applicazione del regime proprio della responsabilità aquiliana per approdare al regime di cui all’art. 1218 c.c. Il revirement giurisprudenziale ha segnato un deciso rafforzamento della posizione del paziente tenuto sotto il profilo probatorio solo a fornire la prova del contatto sociale e del peggioramento del proprio stato di salute, ovvero mancato miglioramento, mentre sarà onere del medico dimostrare che l’eventuale inadempimento è stato determinato da un fattore causale a lui non imputabile. Dubbi sulla permanenza dell’attuale stato dell’arte sono destinati ad essere alimentati per effetto dell’entrata in vigore del cd. decreto Balduzzi che expressis verbis ha ricondotto la responsabilità del medico nell’ambito della responsabilità aquiliana; novella normativa che ha segnato l’affermazione di posizioni giurisprudenziali di salvaguardia dello status quo ante e di rottura rispetto al passato.