TRIBUNALE DI MILANO - sez. I - 23 luglio 2014, n. 9693 - L’art. 3, comma 1, della l. 8 novembre 2012, n. 189 – nota come “legge Balduzzi” – configura la responsabilità medica come responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, pertanto, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano.
Inoltre, tale criterio di imputazione della responsabilità non inficia la distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico, nel caso abbia concluso con il paziente un contratto d’opera professionale: in entrambi i casi la responsabilità è contrattuale, ex art. 1218 c.c.