Sommario:
- 1. Le attività pericolose nel codice civile.
- 2. Il caso dell'attività sportiva: il rafting.
- 3. Il rischio inerente all'attività.
- 4. La prova fornita dall'organizzatore.
- 5. Rifeimenti bibliografici.
La norma relativa alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ha rappresentato una novità del codice civile del 1942. Come è noto, l'art. 2050 c.c., dispone che «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».