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Danno e responsabilità 29.03.2021

La responsabilità oggettiva nell'attività sportiva intrinsecamente rischiosa: il caso del rafting

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Sommario:

  1. 1. Le attività pericolose nel codice civile.
  2. 2. Il caso dell'attività sportiva: il rafting.
  3. 3. Il rischio inerente all'attività.
  4. 4. La prova fornita dall'organizzatore.
  5. 5. Rifeimenti bibliografici.
 

La norma relativa alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ha rappresentato una novità del codice civile del 1942. Come è noto, l'art. 2050 c.c., dispone che «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».