I prestatori di servizi di criptovalute, che consentono il deposito di valori digitali per il tramite di piattaforme online, esercitano un'attività di deposito (irregolare) ai sensi dell'art. 1782 c.c., per cui sono tenuti a restituire i valori depositati su richiesta del depositante, posto che le valute virtuali sono qualificabili come beni fungibili, restituibili nella medesima specie e quantità.
Note
Società e concorrenza 10.06.2020
Servizi di custodia e gestione di criptovalute: il fallimento del prestatore di servizi di deposito
di Mario Passaretta