CASS. CIV. - sez. III - 13 novembre 2014, n. 24201 - In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito.
Note
Danno e responsabilità 16.06.2015
Le funzioni del risarcimento dei danni non patrimoniali, i criteri di liquidazione e la rilevanza del valore reale della moneta
di Giacomo Bizzarri