Lo scenario commerciale globale, alla luce dell'inaspettato e repentino avvento del Codiv-19, appare oggi (e domani) più che mai incerto, imponendo pertanto una serie di riflessioni.
Le oggettive ripercussioni negative in ambito economico e finanziario delle misure di politica restrittiva adottate da numerosi Paesi al fine di contrastare la ormai conclamata pandemia da Coronovirus, hanno determinato una versione ‘inedita' di crisi rispetto a quelle precedenti.
Sel nel 2008 l'epicentro della crisi furono i mercati finanziari, e solo in un secondo momento gli effetti investirono anche l'economia reale, la diversa matrice ‘virale' si sta simultaneamente riversando sia sui mercati finanziari sia sull'economia reale, obbligando i governi paralizzare – attraverso soluzioni drastiche – l'intero sistema Paese. Come correttamente osservato, la globalizzazione produrrà, principalmente sul piano economico, un effetto amplificativo in termini di rapidità e diffusione della crisi mai visto nell'esperienze passate (F. FIMMANÒ, Crisi d'impresa e resilienza nell'era del coronavirus: il tempo dei concordati fallimentri del giorno dopo a garanzia pubblica, in Giustiziacivile.com, 2020).
Volgere lo sguardo oltre i confini nazionali, ed osservare le misure di contrasto adottate anche dagli altri legislatori europei, non può che rafforzare la consapevolezza di dover agire tempestivamente, affinchè l'impatto sul sistema economico sia quantomeno ammortizzato.
Alla data in cui si scrive (30 marzo 2020), così come in altri Paesi, (Ad es., Spagna e Germania hanno sospeso quelle regole che impongono in capo agli amministratori della società di promuovere istanza di fallimento nel momento in cui vengano a conoscenza dello stato di insolvenza dell'impresa. A. Gurrea Martinez, Insolvency Law in Times of COVID-19, Instituto iberico americano de derecho finanzas, 2020. Anche il Regno Unito ha annunciato un tempestivo intervento del parlamento che consenta, da una lato maggiore flessibilità nell'accere agli strumenti per la ristrutturazione del debito e, dall'altro, una mitigazione temporanea degli effetti del “Wrongful Trading” per gli amministratori di società. Nel dettaglio, l'istituto anglosassone prevede il dovere da parte degli amministratori di astenersi dal continuare l'attività d'impresa qualora abbiano la consapevolezza della impossibilità, da parte della società, di adempiere alle proprie obbligazioni. L'inosservanza di tale dovere li rende illimitatamente (patrimonialmente) responsabili nei confronti della società. https://www.gov.uk/government/news/regulations-temporarily-suspended-to-fast-track-supplies-of-ppe-to-nhs-staff-and-protect-companies-hit-by-covid-19) anche il Governo italiano, mutatis mutandis, ha considerato il problema. Con il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (d.l.), (tale provvedimento è rubricato ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono stati saggiamente prorogati al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione previsti nel CCII (A rendere ancor più complesso, relativamente alla crisi d'impresa, il quadro giuridico nazionale, vi è l'entrata in vigore (prevista per il 15 agosto 2020) della riforma organica che introduce il Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza (CCII)) agli artt. 14 e 15: il riferimento è alla procedura di allerta che avviene su impulso degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione (art. 14); questi ultimi devono verificare costante che l'organo amministrativo adempia ai propri doveri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione. Sempre agli amministratori la norma impone di ‘segnalare immediatamente…l'esistenza di fondati indizi della crisi'. Il successivo art. 15 introduce il concetto di creditori pubblici qualificati, (L'elenco contenuto nella disposizione si compone di tre figure: l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'Agente della riscossione) anch'essi obbligati ad avvisare il debitore nel caso in cui la ‘sua situazione debitoria abbia superato l'importo rilevante' stabilito al comma 2.
Deve essere osservato che la proroga contenuta nel D.L. non investe la costituzione degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), (La disciplina dell' OCRI è disciplinata dall'art. 16 CCII, escluso dalla proroga prevista dal d.l. n. 9 del 2020) che pertanto – salvo ulteriori interventi – rimane prevista per il 15 agosto 2020. Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato più coerente, considerato il peculiare momento storico, posticipare anche la costituzione di detti organismi; poiché deputati alla gestione del procedimento una volta ricevuta la segnalazione – e per questo intimamente connessi alle misure di allerta – la loro presenza presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non avrebbe alcun ruolo esplicabile e dunque ragione d'essere. L'esigue risorse, seppur momentanee, di cui dispongono le strutture giudiziarie o gli enti pubblici, determinate dalle misure restrittive di contrasto al Codiv-19, potrebbero in tale fase essere impiegate per garantire, quanto più possibile, lo svolgimento ordinario delle funzioni a essi demandate.
Un altro aspetto da considerare riguarda le regole sulla riduzione del capitale per perdite delle SRL e SPA (Per le SPA la normativa è contenuta negli artt. 2446, 2447 cc, mentre per le SRL negli artt. 2482-bis, 2482 ter c.c.). Per entrambi le forme societarie, la disciplina prevede che nel caso in cui il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione debbano convocare l'assemblea, sottoponendo a quest'ultima una relazione sulla situazione patrimoniale della società. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita (a meno di un terzo), è imposta la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. Se da un lato, in caso di inerzia da parte degli amministratori o del consiglio di gestione l'assemblea viene convocata dall'organo di controllo, dall'altro potrà esservi una responsabilità civile e penale per i danni arrecati verso la società ed i creditori. Nell'ipotesi in cui il capitale sociale scenda al di sotto del limite legale, il ventaglio di opzioni si restringe, potendo in tal caso effettuare un aumento di capitale sino al raggiungimento di tale limite, oppure trasformare o sciogliere la società (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.).
È facilmente intuibile che l'attuale quadro economico paralizzato dal Covid-19 possa attivare alcune misure predisposte dal legislatore in un contesto economico estraneo a quello attuale. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento volto a mitigare, seppur momentaneamente, la disciplina ordinaria per evitare conseguenze negative nei confronti di imprese che oggettivamente si trovano nella impossibilità di operare nel mercato.