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Crisi d'impresa 27.01.2020

Concordato preventivo e revoca: gli atti non autorizzati sono, per ciò solo, fraus legi facta ai sensi e per gli effetti dell'art. 173, comma 3, l.fall.?

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Sommario:

  1. 1. Una premessa: brevissimi cenni sul concordato preventivo.
  2. 2. Un'ipotesi di interruzione del concordato preventivo: revoca ex art. 173 l. fall. ed evoluzione storico-normativa.
  3. 3. (Segue): verso un'univoca nozione di “frode”: potenzialità ingannevole o consumazione dell'inganno?
  4. 4. La natura fraudolenta degli atti non autorizzati rilevante ai fini della revoca del concordato preventivo: il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale “a maglie larghe”.
  5. 5. Qualche indispensabile indicazione sull'istituto del concordato in continuità aziendale ex art. 182-bis l. fall.
  6. 6. (Segue); il “migliore soddisfacimento dei creditori” come clausola generale del genus concordato preventivo.
  7. 7. Le critiche mosse da un orientamento giurisprudenziale restrittivo e le possibili soluzioni.
  8. 8. Una chiosa finale: la Suprema Corte si fa promotrice di un nuovo equilibrio.
 

Il concordato preventivo è un tipo di procedura concorsuale minore, una “soluzione concordata” della crisi di impresa attraverso la quale il debitore in stato di crisi o di insolvenza instaura una relazione paritetica con i creditori al fine di addivenire concordemente ad una soluzione “negoziale” della crisi, diretta al soddisfacimento della massa creditoria pur sempre sotto l'egida dell'autorità giudiziaria.